Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 20 gen 1972
Le Regioni a statuto ordinario succedono allo Stato nei diritti ed obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate da quest'ultimo con enti e con privati, relative a materie oggetto del trasferimento di funzioni amministrative di cui al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;4#art-16