Art. 11

Art. 11

11 / 24
In vigore dal 20 gen 1972
Fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria, il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro sentita la commissione interregionale di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvede annualmente al riparto, tra le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, delle disponibilità finanziarie iscritte al capitolo n. 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, concernente: "contributi e sussidi agli enti ospedalieri, nonché agli ospedali psichiatrici, per il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali e dei servizi di igiene mentale e per il miglioramento ed adeguamento di essi nei casi in cui la quota della retta di degenza non riesca a coprire le spese occorrenti (art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e della legge 18 marzo 1968, n. 431). Integrazione degli assegni ai medici interni. Contributi a favore degli enti ospedalieri in condizione di particolare necessità per esigenze funzionali in rapporto alle finalità di cui all' della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132)". Al riparto si provvede con l'osservanza dei criteri previsti dall', comma secondo, della legge 8 maggio 1971, n. 304. Fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica, restano ferme le disposizioni degli della legge 18 marzo 1968, n. 431 e quelle della legge 21 giugno 1971, n. 515.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;4#art-11