Art. 8
Titolo II

Art. 8

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In vigore dal 7 giu 1978
Le soprintendenze ai beni librari sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario nel cui territorio hanno sede. Le soprintendenze stesse cessano contemporaneamente dall'esercitare le loro competenze sul territorio di altre Regioni. Il Ministero della pubblica istruzione determinerà il proprio organo od ufficio a cui saranno trasferite le competenze delle soprintendenze di Torino, Venezia e Verona inerenti ai territori delle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

Note all'articolo

  • La L. 16 maggio 1978, n.196, ha disposto (con l'art.18, comma 1) che "A modifica del terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, le competenze della soprintendenza ai beni librari di Torino inerenti al territorio della Valle d'Aosta - gia' attribuite alla biblioteca nazionale universitaria di Torino, con decreto ministeriale 30 marzo 1972 - sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, che vi provvede con i propri uffici."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;3#art-8