Titolo I
Art. 6
6 / 23In vigore dal 20 gen 1972
Gli insegnanti elementari di ruolo che alla data del 31 dicembre 1971 sono assegnati ai sensi dell' della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e per il quinquennio previsto dal successivo della medesima legge, alle direzioni didattiche delle province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario per servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici, restano in tale posizione, fermo restando quanto previsto dallo stesso , fino a quando i competenti organi regionali non abbiano diversamente provveduto in ordine ai servizi anzidetti.
Detti insegnanti su loro richiesta possono essere trasferiti alla Regione nel cui territorio trovasi il patronato od il consorzio presso cui prestano servizio ai sensi del precedente comma.
Nei confronti dei predetti insegnanti si applicano le disposizioni dei successivi , in quanto compatibili con il loro particolare stato giuridico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;3#art-6