Art. 2
Titolo I

Art. 2

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In vigore dal 20 gen 1972
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai patronati scolastici ed ai consorzi provinciali di patronati scolastici, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 261.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;3#art-2