Art. 11
Titolo II

Art. 11

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In vigore dal 20 gen 1972
Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente , vengono consegnati alla Regione cui l'ufficio viene trasferito, fatta eccezione di quelli relativi ai territori delle Regioni a statuto speciale di cui al terzo comma del medesimo articolo che saranno trasferiti tempestivamente agli organi ed uffici di cui al comma stesso. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni trasferite alle Regioni nella materia di cui al precedente e quelli inerenti alle attività delegate con l'. Nei casi di cui al secondo comma del medesimo , al successivo passaggio degli atti d'ufficio inerenti al territorio di altre Regioni si provvede a cura della Regione a cui la soprintendenza viene trasferita, previa intesa con l'altra Regione interessata. Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla Regione. In ordine agli archivi e documenti consegnati alle Regioni ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
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