Art. 7
7 / 17In vigore dal 16 gen 1972
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza sia degli impianti e sia delle condizioni di lavoro, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui ai precedenti , riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;2#art-7