Art. 4
4 / 17In vigore dal 16 gen 1972
Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale esercitate nelle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente primo comma, facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;2#art-4