Art. 1
1 / 3In vigore dal 28 mag 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 21 gennaio 1904, n. 15;
Visto il regio decreto 1 dicembre 1904, n. 684;
Visto il decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 758, col quale veniva ricostituita la rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 535;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1957, n. 1166;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1959, n. 935;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 1870;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1967, n. 807;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, n. 751;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;
Decreta:
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L'ambasciatore Silvio Daneo cessa di far parte della rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-03;180#art-1