Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 1 lug 1972
Sono abrogati gli della legge 4 aprile 1952, n. 218; l'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818; l' del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818; l'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, per le parti concernenti la prosecuzione volontaria; l' della legge 26 ottobre 1957, n. 1047; l' della legge 12 agosto 1962, n. 1338; l' della legge 12 agosto 1962, n. 1338; il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1962, concernente la determinazione dei contributi in misura fissa per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria; l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1432#art-16