Art. 12
12 / 17In vigore dal 1 lug 1972
Gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano autorizzati al versamento dei contributi volontari devono riconsegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le tessere in loro possesso entro i termini di scadenza.
Ferma restando l'applicazione del disposto di cui al secondo comma dell', sono validi i contributi volontari versati mediante marche assicurative per il periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di riconsegna delle tessere, fatta eccezione per quelli da considerare indebiti a norma del precedente .
Il rinnovo dell'autorizzazione ai versamenti volontari nei confronti degli aventi diritto ha decorrenza dal primo sabato successivo alla data di riconsegna della tessera, con l'osservanza delle modalità stabilite dal precedente .
Nei confronti di coloro che risultano assegnati alla tredicesima classe di contribuzione volontaria unicamente in dipendenza della limitazione posta dal secondo comma dell' della legge 20 febbraio 1958, n. 55, abrogato dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, viene disposta, d'ufficio, all'atto del rinnovo dell'autorizzazione, l'attribuzione della nuova classe secondo i criteri di cui al precedente .
È data peraltro, facoltà, agli assicurati di cui sopra di richiedere, entro un anno dal rinnovo dell'autorizzazione, l'assegnazione definitiva e vincolante di una classe intermedia tra la tredicesima classe e la nuova attribuibile in base ai criteri di cui al precedente .
Gli assicurati indicati nel precedente comma hanno titolo, a richiesta, ad integrare fino a concorrenza del nuovo importo i contributi volontari versati in misura corrispondente alla tredicesima classe tra il 1 maggio 1968 e la data di riconsegna della tessera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1432#art-12