Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 1 lug 1972
Le disposizioni di cui ai primi tre commi del precedente non si applicano agli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano autorizzati al versamento dei contributi volontari, ferma restando, in ogni caso, l'incompatibilità della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con qualsiasi forma di pensionamento diretto a carico dell'assicurazione stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1432#art-11