Art. 1

Art. 1

1 / 17
In vigore dal 12 mar 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 35, lettera b), della legge 30 aprile 1969, n. 153; che delega il Governo ad emanare norme per il riordinamento delle disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni; Decreta: . ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1983, N. 47

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1432#art-1