Art. 1
1 / 17In vigore dal 12 mar 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 35, lettera b), della legge 30 aprile 1969, n. 153; che delega il Governo ad emanare norme per il riordinamento delle disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni;
Decreta:
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ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1983, N. 47
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1432#art-1