Art. 14
14 / 20In vigore dal 20 mag 1972
Ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni e della misura di esse e nei limiti del valore massimo dei contributi base vigenti, per analoghi periodi, nell'assicurazione generale obbligatoria, sono considerati validi le marche ed i contributi assicurativi versati:
a) alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli orchestrali, bandisti, coristi e tersicorei, di cui al contratto collettivo 26 settembre 1932;
b) alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza degli artisti lirici, drammatici, cinematografici, della operetta, rivista e spettacoli viaggianti, di cui al contratto collettivo 30 novembre 1933;
c) alla Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, di cui al contratto collettivo 28 agosto 1934;
d) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, in base alle particolari tabelle adottate dal consiglio di amministrazione dell'ente medesimo a seguito dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1420#art-14