Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 20 mag 1972
Fermo restando il disposto di cui all' della legge 12 agosto 1962, n. 1338, la facoltà di costituire la rendita vitalizia prevista dall'articolo medesimo è concessa ai soli lavoratori anche per le omissioni contributive verificatesi nei confronti: a) della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per orchestrali, bandisti, coristi e tersicorei, di cui al contratto collettivo 26 settembre 1932; b) della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza degli artisti lirici, drammatici, cinematografici, della operetta, rivista e spettacoli viaggianti, di cui al contratto collettivo 30 novembre 1933.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1420#art-13