Art. 9
9 / 26In vigore dal 25 apr 1972
Nell'ipotesi di coesistenza di rapporti di lavoro riferiti allo stesso soggetto, ciascun datore di lavoro è tenuto ad effettuare singolarmente gli adempimenti contributivi di cui al precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1403#art-9