Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 25 apr 1972
Nell'ipotesi di coesistenza di rapporti di lavoro riferiti allo stesso soggetto, ciascun datore di lavoro è tenuto ad effettuare singolarmente gli adempimenti contributivi di cui al precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1403#art-9