Art. 24

Art. 24

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In vigore dal 25 apr 1972
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti a versare all'istituto nazionale della previdenza sociale le tessere assicurative per contributi obbligatori in loro possesso, debitamente aggiornate alla data suddetta. Le marche assicurative applicate sulle tessere predette in relazione a periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono nulle a tutti gli effetti e sono rimborsate, senza interessi, agli aventi diritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1403#art-24