Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 25 apr 1972
La convenzione di cui all', è predisposta a cura degli istituti interessati ed approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentiti i consigli di amministrazione degli istituti interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1403#art-17