Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 25 apr 1972
Ai fini della disciplina del rapporto di prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e contro la tubercolosi dei lavoratori di cui al presente decreto si applicano le norme in vigore per la generalità dei lavoratori subordinati. Il versamento dei contributi base ed a percentuale si effettua nelle misure stabilite per gli assicurati in costanza di rapporto di lavoro domestico e familiare. Ai fini dell'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria di cui al primo comma, si applicano i criteri stabiliti al primo e secondo comma del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1403#art-11