Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 25 feb 1972
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 dicembre 1971 LEONE TANASSI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1972 Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 73. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1300#art-3