Art. 4 · Prove obbligatorie

Art. 4

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Prove obbligatorie

In vigore dal 15 feb 1972
Gli esami consistono in due prove, scritte ed una orale. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: 1) elementi di diritto amministrativo; 2) traduzione (con uso del vocabolario) in lingua francese o inglese a scelta del candidato. La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti: a) nozioni di storia moderna e contemporanea; b) nozioni di diritto privato, costituzionale ed internazionale; c) nozioni di geografia fisica e politica. L'esame orale nella lingua estera obbligatoria ed in quella facoltativa di cui al successivo consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua; l'esame orale nella lingua prescelta per la prova di specializzazione di cui al successivo può comprendere anche una prova di interpretazione consecutiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1268#art-4