Art. 5
5 / 8Prove d'esame e punteggio
In vigore dal 15 feb 1972
Gli esami consistono in:
a) un colloquio tendente ad accertare la conoscenza del motore, degli altri elementi essenziali degli autoveicoli, del codice della strada, della segnaletica stradale, della toponomastica romana, nonché la conoscenza dei sensi vietati e delle circolazioni speciali in Roma;
per tale prova la commissione dispone di trenta punti;
b) una prova tecnico-attitudinale consistente in una prova pratica di guida;
per tale prova la commissione dispone di quaranta punti;
c) una conversazione tendente ad accertare la conoscenza di lingue estere nel caso in cui il candidato abbia chiesto di sostenere tale prova;
per tale prova la commissione dispone di dieci punti.
La votazione complessiva è data dalla somma dei punteggi ottenuti per i titoli e per le prove di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, cui si aggiunge, eventualmente, il punteggio riportato nelle prove di cui alla lettera c).
Per ottenere l'idoneità il concorrente deve riportare un punteggio complessivo non inferiore a sessanta punti, con un minimo di diciotto nel colloquio e di trenta nella prova tecnico-attitudinale di guida.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1267#art-5