Art. 5 · Prove d'esame e punteggio

Art. 5

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Prove d'esame e punteggio

In vigore dal 15 feb 1972
Gli esami consistono in: a) un colloquio tendente ad accertare la conoscenza del motore, degli altri elementi essenziali degli autoveicoli, del codice della strada, della segnaletica stradale, della toponomastica romana, nonché la conoscenza dei sensi vietati e delle circolazioni speciali in Roma; per tale prova la commissione dispone di trenta punti; b) una prova tecnico-attitudinale consistente in una prova pratica di guida; per tale prova la commissione dispone di quaranta punti; c) una conversazione tendente ad accertare la conoscenza di lingue estere nel caso in cui il candidato abbia chiesto di sostenere tale prova; per tale prova la commissione dispone di dieci punti. La votazione complessiva è data dalla somma dei punteggi ottenuti per i titoli e per le prove di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, cui si aggiunge, eventualmente, il punteggio riportato nelle prove di cui alla lettera c). Per ottenere l'idoneità il concorrente deve riportare un punteggio complessivo non inferiore a sessanta punti, con un minimo di diciotto nel colloquio e di trenta nella prova tecnico-attitudinale di guida.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1267#art-5