Art. 6
6 / 11Ammissione alle prove orali di lingue di difficile apprendimento dei candidati appartenenti alle carriere direttive, di concetto ed esecutiva
In vigore dal 11 feb 1972
Per le lingue di difficile apprendimento, di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato il giudizio di "ottimo" o di "buono" nelle prove scritte di cui al precedente .
Per superare la prova orale i candidati devono riportare il giudizio di "ottimo" o di "buono".
La valutazione complessiva per i Candidati che abbiano superato entrambe le prove è di "ottima conoscenza" della lingua estera per coloro che abbiano riportato il giudizio di ottimo nelle prove scritte ed in quella orale; essa è di "buona conoscenza" della lingua estera negli altri casi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1257#art-6