Art. 1
1 / 11Definizione di lingua estera
In vigore dal 11 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 135, 138, 145 e 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
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(Definizione di lingua estera)
Ai fini dell'applicazione degli articoli 135, 138 e 145 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per lingua estera si intende una lingua considerata ufficiale in uno o più Stati esteri.
Sono considerate come una sola lingua quelle che non presentino caratteri di differenziazione sufficientemente rilevanti.
All'occorrenza il Ministro per gli affari esteri decide in proposito con sua determinazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1257#art-1