Art. 2
2 / 5Annualità dei concorsi e domanda di ammissione
In vigore dal 10 feb 1972
I concorsi sono banditi ogni anno entro il mese di febbraio per i posti disponibili al 31 dicembre precedente.
I decreti che bandiscono i concorsi sono pubblicati sul "Foglio di Comunicazioni" del Ministero.
Le domande di ammissione ai concorsi devono essere fatte pervenire dagli interessati alla Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il 31 marzo.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1251#art-2