Art. 2 · Annualità dei concorsi e domanda di ammissione

Art. 2

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Annualità dei concorsi e domanda di ammissione

In vigore dal 10 feb 1972
I concorsi sono banditi ogni anno entro il mese di febbraio per i posti disponibili al 31 dicembre precedente. I decreti che bandiscono i concorsi sono pubblicati sul "Foglio di Comunicazioni" del Ministero. Le domande di ammissione ai concorsi devono essere fatte pervenire dagli interessati alla Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il 31 marzo. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1251#art-2