Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 31 dic 1971
Le disposizioni di cui al precedente non si applicano nei confronti della "gestione finanziaria" della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.). Per provvedere alle esigenze connesse agli interventi che l'A.I.M.A. deve effettuare in relazione all' del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, possono applicarsi le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144, riguardante il "finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-29;1128#art-3