Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 giu 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Forlì in data 5 aprile 1970 per la classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio comprendente parzialmente due comuni della provincia di Forlì, della superficie di ha. 15.052 quale ampliamento del comprensorio già classificato del Savio-Bidente-Rabbi e Montagna Forlivese; Vista la corografia in scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, parere in data 25 marzo 1971; Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979; Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Articolo unico Il territorio comprendente parzialmente, due comuni della provincia di Forlì, esteso ha. 15.052, il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde segnato nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del già classificato comprensorio del Savio, Bidente, Rabbi e Montagna Forlivese. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 dicembre 1971 SARAGAT NATALI - LAURICELLA FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1972 Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 48. - VALENTINI
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