Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 apr 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'amministrazione postale telegrafica; Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, con cui venne approvato il regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico All'art. 30 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è aggiunto il seguente comma: "Potranno, inoltre, essere messe in vendita, in relazione alle esigenze del piano regolatore della meccanizzazione postale, buste per lettere, col francobollo già impresso, di formato standardizzato senza alcun onere aggiuntivo per l'utente e con eventuale tariffa preferenziale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 dicembre 1971 SARAGAT COLOMBO - BOSCO - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1972 Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 160. - VALENTINI
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