Art. 1
1 / 1In vigore dal 15 apr 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'amministrazione postale telegrafica;
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, con cui venne approvato il regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
All'art. 30 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è aggiunto il seguente comma: "Potranno, inoltre, essere messe in vendita, in relazione alle esigenze del piano regolatore della meccanizzazione postale, buste per lettere, col francobollo già impresso, di formato standardizzato senza alcun onere aggiuntivo per l'utente e con eventuale tariffa preferenziale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - BOSCO - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 160. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-13;1398#art-1