Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 apr 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra l'Italia e la Francia relativo all'equilibrio delle coproduzioni cinematografiche, effettuato a Parigi il 16 febbraio 1970, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale delle note stesse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 dicembre 1971 SARAGAT COLOMBO - MORO - ZAGARI - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1972 Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 11. - VALENTINI
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