Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e la corrispondente imposizione di conguaglio per quelli importati; Visto il proprio decreto 27 febbraio 1955, n. 192, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione della legge 31 luglio 1954, n. 570; Visto l'art. 33 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, che abolisce l'omologazione e il riscontro dei documenti doganali ai fini delle restituzioni o dell'abbuono di imposte, prelievi e diritti di qualsiasi specie relativi a merci esportate; Visto il proprio decreto 27 dicembre 1969, n. 1130, concernente la circolazione delle merci fra i Paesi membri della Comunità economica europea (Transito comunitario); Visto il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, convertito nella legge 1° luglio 1970, n. 415, che reca disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata, di imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta: L' del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 339, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 744, è sostituito dai seguenti articoli: . La domanda per ottenere la restituzione dell'I.G.E. di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla scadenza del mese solare in cui hanno avuto luogo le esportazioni, alla competente intendenza di finanza e può raggruppare esportazioni effettuate anche presso dogane diverse. Ai fini della decorrenza del suddetto termine, le esportazioni si considerano effettuate: a) dalla data della bolletta di esportazione; b) ovvero dalla data di notifica dell'avvenuto arrivo, all'ufficio doganale di partenza, del documento di transito, se riflettono spedizioni di merci in regime di transito comunitario; c) ovvero dalla data di rilascio del documento di transito o della bolletta di cauzione, se riflettono spedizioni di merci, per le quali l'operatore economico si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 5 del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, convertito nella legge 1° luglio 1970, n. 415. Per le merci soggette ad analisi o che formano oggetto di controversia circa la qualificazione merceologica e la relativa classificazione, il termine di due anni decorre dalla data di ricevimento della comunicazione del risultato dell'analisi o dell'esito della controversia. Qualora tale ricevimento avvenga prima della notifica prevista dalla particolare procedura di cui al punto b), è dalla data della stessa notifica che decorre il termine per la presentazione della domanda di restituzione. Ciascuna domanda può comprendere esportazioni poste in essere in uno o più mesi solari, con un massimo di mesi sei. A tal fine le esportazioni stesse si considerano effettuate alle date indicate al secondo e terzo comma.
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