Art. 1
1 / 5In vigore dal 4 apr 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna il 30 luglio 1970, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Istologia ed embriologia generale" della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-24;1383#art-1