Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 2 apr 1972
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 novembre 1971 SARAGAT MISASI - FERRARI - AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1972 Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 96. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-24;1382#art-5