Art. 7 · Procedimento
Capo II

Art. 7

7 / 17

Procedimento

In vigore dal 1 feb 1972
Nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato. Per quanto non espressamente previsto dalla legge valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel capo I del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-24;1199#art-7