Capo I
Art. 5
5 / 17Servizio notturno
In vigore dal 11 apr 1974
1. - Quando il servizio è svolto a turno fra vari dipendenti, questi non possono essere utilizzati in servizio notturno per più di due volte, anche consecutive, fra due riposi settimanali previsti dal turno.
2. - Agli effetti del precedente punto 1, si considera notturno il servizio svolto per oltre un'ora nel periodo compreso fra le ore 0 e le ore 5. Al personale non può chiedersi di prestare servizio fra le ore 4 e le ore 5 per più di tre volte, anche consecutive, fra due riposi settimanali previsti dal turno.
Note all'articolo
- La L. 2 marzo 18974, n.77, ha disposto (con l'art.6, comma 2) che le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1 ottobre 1973.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-09;1372#art-5