Capo II
Art. 10
10 / 17Servizio notturno
In vigore dal 2 set 1983
1. - Si considera notturno il servizio prestato tra le ore 0 e le ore 5.
2. -- Il servizio notturno è regolato dall' della legge 2 marzo 1974, n. 77.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-09;1372#art-10