Art. 2
2 / 5In vigore dal 27 feb 1972
È istituito, ai sensi dell' (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-03;1307#art-2