Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 mar 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche della libera Università di Urbino intese ad ottenere l'istituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso l'università medesima; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore dalla pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Presso la libera Università degli studi di Urbino è istituita la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con i corsi di laurea in chimica, fisica, scienze biologiche, scienze geologiche.
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