Art. 1
1 / 1In vigore dal 23 mar 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 68 a 75, relativi all'ordinamento degli studi della facoltà di medicina veterinaria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Facoltà di medicina veterinaria
Art. 68. - La facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.
Art. 69. - Gli istituti della facoltà sono i seguenti:
Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia;
Patologia generale ed anatomia patologica;
Zootecnia generale;
Patologia speciale e clinica medica;
Patologia speciale e clinica chirurgica;
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
Ostetricia e ginecologia;
Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica;
Ispezione degli alimenti di origine animale;
Biochimica.
Art. 70. - La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria è di cinque anni.
Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica o il diploma rilasciato dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ai sensi delle disposizioni vigenti.
I cinque anni di studio comportano obbligatoriamente l'insegnamento teorico e pratico di almeno 4500 ore sulle materie fondamentali e complementari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1969, n. 987, secondo la seguente suddivisione:
Numero minimo di ore
Insegnamenti fondamentali: ----
Fisica....................... 120
Chimica I..................... 100
Chimica II..................... 100
Zoologia...................... 120
Botanica...................... 90
Metodi matematici applicati alle scienze biologiche
(bio-matematica).................... 30
Anatomia veterinaria sistematica e comparata I... 100
Anatomia veterinaria sistematica e comparata II.. 100
Anatomia topografica veterinaria.......... 60
Teratologia.................... 60
Istologia generale e speciale (anatomia microsco-
pica)......................... 80
Embriologia.................... 40
Fisiologia generale e speciale veterinaria I e fi-
sica biologica..................... 100
Fisiologia generale e speciale veterinaria II e fi-
sica biologica..................... 100
Biochimica..................... 100
Zootecnia I: igiene, aspetti esteriori degli ani-
mali, etnologia.................... 90
Zootecnia II: genetica e allevamento........ 80
Alimentazione e nutrizione animale......... 130
Economia rurale e agronomia............ 30
Farmacologia e farmacodinamia veterinaria..... 60
Farmacia e terapeutica generale veterinaria.... 45
Tossicologia veterinaria.............. 45
Anatomia patologica veterinaria generale e spe-
ciale I........................ 75
Anatomia patologica veterinaria generale e spe-
ciale II........................ 75
Autopsie...................... 60
Propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e
metodologia clinica.................. 60
Propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria
e metodologia clinica................. 60
Patologia generale veterinaria........... 50
Microbiologia generale veterinaria (batteriologia,
virologia, immunologia)................ 60
Patologia e profilassi delle malattie infettive de-
gli animali domestici I................ 70
Patologia e profilassi delle malattie infettive de-
gli animali domestici II................ 70
Parassitologia (compresa micologia, protozoologia,
entomologia, elmintologia)............... 60
Malattie parassitarie degli animali domestici... 50
Polizia sanitaria................. 50
Medicina legale veterinaria, legislazione veterina-
ria e deontologia................... 30
Patologia medica degli animali domestici (rumi-
nanti, equini, carnivori, suini, pollami, conigli)... 150
Ostetricia veterinaria............... 80
Patologia della riproduzione e fecondazione artifi-
ciale......................... 70
Patologia chirurgica veterinaria e podologia.... 80
Medicina operatoria veterinaria.......... 70
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di
origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) I.. 80
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di
origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) II.. 70
Lavori pratici nei macelli............. 50
Clinica medica veterinaria............. 300
Clinica chirurgica veterinaria........... 300
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria.... 300
Patologia aviare.................. 200
Radiologia veterinaria............... 30
Insegnamenti complementari:
Le ore che restano per raggiungere il numero previsto di 4500 dovranno essere ripartite fra 3 (tre) insegnamenti complementari scelti dallo studente nel seguente elenco:
Anestesiologia;
Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
Patologia bovina;
Diagnostica di laboratorio;
Ecologia;
Ematologia clinica comparata;
Endocrinologia degli animali domestici;
Etnografia;
Fisioclimatologia;
Idrobiologia e pescicoltura;
Igiene del latte;
Igiene e controllo dei prodotti della pesca;
Istituzioni di matematica;
Istologia patologica;
Ittiopatologia;
Lingua straniera;
Oftalmologia comparata;
Oncologia comparata degli animali domestici;
Patologia tropicale;
Scienza dell'alimentazione degli animali domestici;
Storia della medicina veterinaria;
Struttura submicroscopica normale delle cellule e dei tessuti;
Tecnica conserviera;
Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;
Tecnica mangimistica;
Tecnologia avicola;
Virologia;
Zooculture.
Art. 71. - La facoltà nell'ambito della propria autonomia didattica stabilirà annualmente i piani di studio per le materie comprese nell'insegnamento di base (fondamentali), per quelle comprese nei gruppi dello insegnamento veterinario specifico (fondamentali) e per gli insegnamenti complementari; stabilirà, altresì, il numero delle ore da attribuire per lo svolgimento dei relativi corsi e le modalità di esami per singole materie o per gruppi.
Art. 72. - Gli insegnamenti del gruppo zootecnia I e II, di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale, di clinica medica e di clinica chirurgica debbono essere completati da un tirocinio pratico complessivo e continuativo di almeno 6 (sei) mesi presso gli istituti delle facoltà di medicina veterinaria, presso gli istituti zooprofilattici, presso gli istituti zootecnici, del Ministero dell'agricoltura e foreste o delle amministrazioni provinciali, o presso i macelli riconosciuti dalle facoltà di medicina veterinaria. Il tirocinio deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del V anno e compiuto prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.
Il periodo semestrale di tirocinio pratico è utilizzabile ai fini del raggiungimento del numero delle ore richieste per gli insegnamenti clinici.
Il consiglio di facoltà, in ragione delle esigenze didattiche relative alla propedeuticità di alcune materie dello stesso anno di corso, può autorizzare lo svolgimento di corsi intensivi con esami finali durante l'anno accademico.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali ed in 3 (tre) altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari.
Art. 73. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di 3 (tre) tesine orali.
Art. 74. - Agli effetti delle iscrizioni, e rispettivamente anche dagli esami, sono da considerarsi materie propedeutiche:
a) le materie di base teoriche e pratiche, l'istologia generale e speciale, l'embriologia rispetto all'anatomia veterinaria sistematica e comparata;
b) le materie di cui al precedente comma e la biochimica rispetto alla fisiologia generale e speciale veterinaria;
c) le materie dei commi a) e b) e la patologia generale rispetto all'anatomia patologica generale e speciale degli animali domestici.
Quest'ultima è propedeutica rispetto a tutte le cliniche e l'ispezione ed il controllo delle derrate alimentari;
d) la propedeutica: 1) semeiologia medica e metodologia clinica veterinaria, e la patologia medica veterinaria rispetto alla clinica medica veterinaria;
e) la propedeutica: 2) semeiologia chirurgica e metodologia clinica veterinaria, la patologia chirurgica veterinaria e podologia, e la medicina operatoria veterinaria rispetto alla clinica chirurgica veterinaria;
f) l'ostetricia veterinaria, la patologia della riproduzione e fecondazione artificiale degli animali domestici rispetto alla clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;
g) la microbiologia generale rispetto alla patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici.
Lo studente può richiedere ed essere ammesso a sostenere un esame di gruppo non superiore a 3 (tre) materie affini.
Art. 75. - I laureati presso altre facoltà, in base agli studi compiuti per il conseguimento dell'altra laurea e per decreto del rettore, udito il consiglio dei professori della facoltà, possono essere ammessi ad un anno successivo al primo con eventuale dispensa da iscrizione a corsi e ad esami di materie comuni od affini.
Norma transitoria
Gli studenti in corso di laurea all'atto dell'entrata in vigore delle suddette modifiche di statuto possono optare per il corso di laurea in 4 o 5 anni. All'uopo debbono presentare regolare domanda per integrare gli esami secondo quanto stabilirà, caso per caso, il consiglio di facoltà.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 48. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-30;1354#art-1