Art. 1

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In vigore dal 19 mar 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 380, 383, 384 relativi alla scuola diretta a fini speciali di ricerca e di applicazione per la formazione di educatori di comunità sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 380. - La scuola ha un proprio comitato direttivo costituito: a) dal direttore della scuola, che lo presiede; b) da sei docenti della scuola, designati dal consiglio dei professori; c) da sei membri designati dalle amministrazioni pubbliche o private interessate alla formazione degli educatori; d) da un rappresentante dell'associazione professionale degli educatori; e) da sei rappresentanti eletti dagli allievi, due per ciascun corso; f) da un rappresentante dell'amministrazione regionale. Fa parte del comitato direttivo anche il direttore dei corsi nominato a norma dell'art. 380, quarto comma, lettera a). Il comitato direttivo: a) ratifica la designazione del vice-direttore; nomina il direttore dei corsi, su proposta del direttore della scuola; ratifica le proposte di conferimento degli incarichi di docenza e di monitorato effettuato dal direttore della scuola, sentito il consiglio dei professori; b) delibera il bilancio della scuola; c) approva il regolamento delle scuole e le sue modificazioni, sentito il consiglio dei professori. Art. 383. - La scuola si articola in corsi di formazione della durata di due anni ed in successivo corso di qualificazione della durata di un anno per educatori già in possesso del diploma di educatore di comunità. La distribuzione degli insegnamenti tra i due anni di ciascun corso è stabilita dal consiglio dei professori. Possono essere ammessi al corso di formazione coloro che siano in possesso di un titolo di scuola secondaria di II grado. L'ammissione è subordinata ad una valutazione della idoneità del candidato ad esercitare la professione ed a trarre profitto dalla formazione. Il limite numerico è fissato dal comitato direttivo. Agli studenti fuori corso può essere consentito il prolungamento dell'iscrizione per un periodo che non superi la durata del corso stesso. Gli esami sostenuti nei corsi universitari per le materie d'insegnamento della scuola, possono essere convalidati. Art. 384. - Gli insegnamenti della scuola hanno carattere teorico, tecnico e pratico. Sono insegnamenti teorici dei corsi di formazione: 1) Deontologia professionale; 2) Elementi di sociologia; 3) Psicologia sociale con elementi di psicologia generale; 4) Psicologia dell'età evolutiva con elementi di psicologia dinamica; 5) Pedagogia (biennale); 6) Pedagogia speciale; 7) Lineamenti anatomo-fisiologici e fisiopatologici dello sviluppo ed elementi di igiene; 8) Elementi di psicopatologia e neuropsichiatria dell'età evolutiva; 9) Istituzioni di diritto pubblico e di diritto amministrativo speciale; 10) Legislazione minorile. Sono insegnamenti tecnici e pratici dei corsi di formazione: 1) Tecniche educative ed organizzative di comunità (biennale); 2) Studio dell'ambiente; 3) Attività di gruppo e seminari (biennale); 4) Tirocini professionali (biennale). Sono insegnamenti teorici del corso di qualificazione: 1) Metodologia della ricerca ed elementi di statistica; 2) Pedagogia sperimentale; 3) Pedagogia speciale; 4) Sociologia dell'educazione; 5) Psicologia clinica; 6) Psicopatologia e neuropsichiatria dell'età evolutiva. Sono insegnamenti tecnici e pratici del corso di qualificazione: 1) Organizzazione ed amministrazione dei servizi sociali; 2) Tecniche educative ed organizzazione delle comunità speciali; 3) Attività di gruppo e seminari; 4) Tirocini professionali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1972 Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 29. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-30;1339#art-1