Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 2 feb 1972
I due posti di assistente ordinario come sopra recuperati vengono ripartiti come appresso: FACOLTA DI MEDICINA Numero dei posti Universita di Messina: 1) cattedra di oncologia sperimentale..................... 1 Universita di Roma: 1) cattedra di clinica medica generale e terapia medica II (per medicina interna)..................................... 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1972 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 222. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-30;1209#art-2