Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 244. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono soppressi i seguenti: Orticoltura e floricoltura (semestrale); Acarologia e nematologia (semestrale); Anatomia e sistemazione dei legni. Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: Anatomia delle piante; Genesi, classificazione e cartografia del terreno; Fertilità e nutrizione delle piante; Mineralogia del terreno; Coltivazione e patologia dei funghi commestibili (semestrale); Tecnica del diserbo (semestrale); Chimica e fisiologia delle fitotossine; Principi di tossicologia bromatologica (semestrale); Nematologia (semestrale); Zoologia agraria; Lotta biologica ed integrata (semestrale); Entomologia merceologica (semestrale); Agrometeorologia (semestrale); Tecnica delle colture irrigue (semestrale); Biologia e tecnica della produzione semenziera (semestrale); Floricoltura e colture protette; Orticoltura industriale da pieno campo; Olivicoltura (semestrale); Metodologia sperimentale in agricoltura; Microbiologia industriale; Microbiologia degli alimenti; Microbiologia degli antibiotici (semestrale); Biochimica; Chimica fisica; Operazione unitaria dell'industria alimentare; Problemi e metodi di gestione dell'azienda agraria; Econometria agraria; Agricoltura e sviluppo economico; Economia e regolamentazione del commercio internazionale e comunitario dei prodotti agricoli (semestrale); Catasto terreni e fabbricati (semestrale); Legislazione agraria (semestrale); Tecnica degli impianti irrigui; Sistemazioni idrauliche montane e collinari; Idrologia ed idrografia; Complementi di idraulica agraria; Complementi di costruzioni rurali; Complementi di meccanica agraria; Macchine ed attrezzature per sistemazione e per grandi movimenti di terra; Agrumicoltura. Nello stesso elenco l'insegnamento di "Viticoltura" da semestrale diventa annuale. Art. 245. - Gli insegnamenti fondamentali biennali di "Agronomia generale e coltivazioni erbacce" e di "Economia politica agraria" comportano un esame alla fine di ogni anno. Art. 250, relativo all'esame di laurea è modificato nel senso che il 1° e il 2° comma del punto b) sono soppressi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 170. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-30;1180#art-1