Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 16 feb 1972
Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da emanarsi entro il 30 ottobre di ciascun anno, con l'osservanza di quanto disposto nell', comma quinto, della legge, sono determinati i criteri obiettivi ed il numero massimo delle nuove concessioni, escluse quelle relative agli impianti da installare sulle autostrade. Il decreto di cui al precedente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-27;1269#art-3