Art. 27

Art. 27

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In vigore dal 16 feb 1972
Per l'anno 1971 il provvedimento di cui all' del presente regolamento è emanato entro tre mesi dalla data di pubblicazione del regolamento stesso. Il provvedimento di cui al precedente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro dieci giorni dalla data della sua emanazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-27;1269#art-27