Art. 25

Art. 25

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In vigore dal 16 feb 1972
I funzionari incaricati del controllo, qualora accertino trasgressioni alle norme contenute nell' della legge e alle norme contenute nel presente regolamento, ne informano le autorità concedenti per i provvedimenti di competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-27;1269#art-25