Art. 24
24 / 28In vigore dal 16 feb 1972
Gli impianti per la distribuzione di carburanti ad uso di autotrazione non possono essere posti in esercizio prima che siano definitivamente collaudati da apposita commissione composta nei modi che saranno di volta in volta indicati nei decreti di concessione o di autorizzazione. Di tale commissione è sempre chiamato a far parte un rappresentante dell'U.T.I.F.
Il verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi della concessione è trasmesso, a cura della commissione che lo ha eseguito, all'autorità concedente la quale ne invia copia all'intestatario della concessione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-27;1269#art-24