Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 16 feb 1972
Le nuove concessioni richieste ai sensi del precedente sono rilasciate con il solo accertamento della idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto al sicuro e regolare espletamento dell'attività di distribuzione e senza tener conto del limite numerico stabilito dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ai sensi dell' del presente regolamento. Tuttavia, qualora l'impianto non sia stato condotto direttamente, deve essere accertato anche il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalla legge e dal presente regolamento. I titolari di autorizzazioni o concessioni di cui al precedente che non presentano entro i termini previsti dall'articolo stesso la domanda per la nuova concessione o che, avendola presentata, non la ottengano, possono mantenere in esercizio i relativi impianti fino alla scadenza dei termini previsti dal sesto comma dell' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-27;1269#art-17