Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 16 feb 1972
Le concessioni hanno la durata di diciotto anni e possono essere rinnovate. Il decreto di concessione deve, in particolare, stabilire: a) l'indicazione dei prodotti oggetto della concessione, il numero dei distributori e la capacità dei serbatoi per ciascun prodotto; b) i quantitativi massimi, espressi in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato destinato ad uso riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti recipienti che possono essere custoditi nell'impianto per la vendita al pubblico; c) il divieto di porre in esercizio gli impianti di distribuzione automatica prima che sia stato effettuato il prescritto collaudo; d) il termine entro cui l'impianto deve essere posto in esercizio; e) l'obbligo del concessionario di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione; f) l'obbligo del concessionario di provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti; g) il divieto di apportare modifiche agli impianti e di dare agli stessi una destinazione diversa da quella assegnata; h) l'obbligo del concessionario di consentire il libero accesso agli impianti ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze ai quali dovranno essere esibiti la contabilità e ogni altro documento relativi all'attività dell'impianto, nonché agli altri funzionari preposti al controllo degli impianti medesimi. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d) e g) del precedente comma comporta la decadenza dalla concessione. Negli altri casi si applica la disposizione del terzo comma del successivo .
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