Art. 40
Titolo V

Art. 40

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In vigore dal 11 nov 1971
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 ottobre 1971 SARAGAT COLOMBO - RESTIVO - GAVA - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 4. - CARUSO
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