Titolo V
Art. 37
37 / 40In vigore dal 11 nov 1971
L'istituto centrale di statistica è autorizzato ad avvalersi per le necessità connesse con l'undicesimo censimento generale della popolazione e con il quinto censimento generale dell'industria e del commercio di personale temporaneo di concetto, esecutivo ed ausiliario, che potrà essere trattenuto in servizio per la durata dei lavori relativi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-37