Titolo IV
Art. 30
30 / 40In vigore dal 11 nov 1971
A cura degli uffici comunali di censimento viene effettuato giornalmente il controllo preliminare dei modelli di rilevazione consegnati dai rilevatori, nonché la totalizzazione dei dati risultanti dai computi giornalieri di sezione.
I dati complessivi risultanti dai riepiloghi dei computi giornalieri di sezione devono essere comunicati allo Istituto centrale di statistica entro il 30 novembre 1971, secondo le modalità indicate dall'Istituto stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-30